1 In order to gather information about events outside Switzerland that are of significance to security (Art. 6 para. 1 let. b) and to safeguard additional important national interests in accordance with Article 3, the FIS may instruct the service carrying out the communications intelligence to record cross-border signals from cable-based networks.
2 If both the transmitter and the recipient are located in Switzerland, the recorded signals in accordance with paragraph 1 may not be used. If the service carrying out communications intelligence cannot separate such signals during the recording process, the data procured shall be destroyed as soon as it is established that it originates from such signals.
3 Data from recorded signals may only be passed on to the FIS if its content corresponds to the search parameters defined for the operation. The search parameters must be defined so that their application causes as little interference as possible in the private domain of persons. Details of Swiss natural persons or legal entities are not permitted as search parameters.
4 The Federal Council shall regulate:
1 Il SIC può incaricare il servizio addetto all’esplorazione di rilevare segnali transfrontalieri provenienti da reti filari per acquisire informazioni riguardanti fatti che avvengono all’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza (art. 6 cpv. 1 lett. b) e per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3.
2 Se sia l’emittente che il ricevente si trovano in Svizzera, l’utilizzazione dei segnali rilevati secondo il capoverso 1 non è ammessa. Se non può scartare tali segnali già in occasione del rilevamento, il servizio addetto all’esplorazione distrugge i dati acquisiti non appena riconosce che provengono da detti segnali.
3 Il servizio addetto all’esplorazione può trasmettere al SIC i dati provenienti dai segnali rilevati soltanto se il loro contenuto corrisponde alle chiavi di ricerca definite per l’adempimento del mandato. Le chiavi di ricerca devono essere definite in modo tale che la loro applicazione determini per quanto possibile ingerenze minime nella sfera privata delle persone. Non è ammesso utilizzare come chiavi di ricerca dati riguardanti persone fisiche o giuridiche svizzere.
4 Il Consiglio federale disciplina:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.