1 In order to carry out its tasks in accordance with Article 6 paragraph 1 letter a, the FIS may have a person stopped in order to establish their identity and to question them briefly in accordance with Article 23.
2 The person shall be stopped by cantonal police officers.
3 The FIS may require the person stopped to provide their personal details and produce identity documents.
1 Per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, il SIC può far fermare una persona per stabilirne l’identità e interrogarla brevemente a proposito della sua identità ai sensi dell’articolo 23.
2 Il fermo è eseguito da membri di un corpo di polizia cantonale.
3 Il SIC può obbligare la persona fermata a declinare le proprie generalità e a esibire i documenti d’identità.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.