121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 24 Identification and questioning of persons

1 In order to carry out its tasks in accordance with Article 6 paragraph 1 letter a, the FIS may have a person stopped in order to establish their identity and to question them briefly in accordance with Article 23.

2 The person shall be stopped by cantonal police officers.

3 The FIS may require the person stopped to provide their personal details and produce identity documents.

Art. 24 Identificazione e audizione di persone

1 Per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, il SIC può far fermare una persona per stabilirne l’identità e interrogarla brevemente a proposito della sua identità ai sensi dell’articolo 23.

2 Il fermo è eseguito da membri di un corpo di polizia cantonale.

3 Il SIC può obbligare la persona fermata a declinare le proprie generalità e a esibire i documenti d’identità.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.