121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 13 Public sources of information

Public sources of information are in particular:

a.
publicly accessible media;
b.
publicly accessible registers of federal and cantonal authorities;
c.
data collections made publicly accessible by private individuals;
d.
statements made in public.

Art. 13 Fonti d’informazione pubbliche

Sono fonti d’informazione pubbliche segnatamente:

a.
i media accessibili al pubblico;
b.
i registri accessibili al pubblico di autorità della Confederazione e dei Cantoni;
c.
le collezioni di dati che privati rendono accessibili al pubblico;
d.
le dichiarazioni rese in pubblico.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.