1 Bei Personen nach Artikel 1b BankG90, welche die Voraussetzungen für Erleichterungen hinsichtlich Risikomanagement und Compliance nach Artikel 14e Absatz 5 der Bankenverordnung vom 30. April 201491 erfüllen, muss die Geldwäschereifachstelle nur die Aufgaben nach Artikel 24 erfüllen. In diesem Fall können die Aufgaben auch durch die Geschäftsleitung oder durch ein Geschäftsleitungsmitglied erfüllt werden. Die zu kontrollierenden Tätigkeiten können nicht von einer Person kontrolliert werden, die für diese Geschäftsbeziehung direkt verantwortlich ist.92
2 Die FINMA kann in jedem Fall die Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 25 verlangen, wenn dies zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung notwendig ist.
89 Eingefügt durch Ziff. I der V der FINMA vom 5. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5333).
92 Fassung gemäss Ziff. I der V der FINMA vom 27. Okt. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 703).
1 Nel caso di persone secondo l’articolo 1b LBCR91 che soddisfano i requisiti per le agevolazioni concernenti la gestione del rischio e la compliance conformemente all’articolo 14e capoverso 5 dell’ordinanza del 30 aprile 201492 sulle banche, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro deve adempiere esclusivamente i compiti di cui all’articolo 24. In questo caso, tali compiti possono essere svolti anche dalla direzione o da un membro della direzione. Le attività da controllare non possono essere controllate da una persona direttamente responsabile per tale relazione d’affari.93
2 La FINMA può in ogni caso richiedere l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 25, se ciò è necessario ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
90 Introdotto dal n. I dell’O della FINMA del 5 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5333).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 27 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 703).
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