Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA)

955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

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Art. 75 Geldwäschereifachstelle für Finanzintermediäre

1 Die Geldwäschereifachstelle eines Finanzintermediärs muss nur die Aufgaben nach Artikel 24 erfüllen, wenn:

a.
der Finanzintermediär eine Unternehmensgrösse von fünf oder weniger Vollzeitstellen oder einen jährlichen Bruttoertrag von weniger als 2 Millionen Franken aufweist; und
b.
ein Geschäftsmodell ohne erhöhte Risiken vorliegt.

2 Ist es zur Überwachung der Einhaltung der Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung notwendig, so kann die FINMA auch von einem Finanzintermediär, der die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, verlangen, dass die Geldwäschereifachstelle auch die Aufgaben nach Artikel 25 erfüllt.

3 Die Schwellenwerte nach Absatz 1 Buchstabe a müssen in zwei von drei vergangenen Geschäftsjahren erreicht oder in der Geschäftsplanung vorgesehen sein.

88 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 der V der FINMA vom 4. Nov. 2020 über die Finanzinstitute, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5327).

Art. 75 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro per intermediari finanziari

1 Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro di un intermediario finanziario deve svolgere esclusivamente i compiti di cui all’articolo 24, se:

a.
l’intermediario finanziario impiega non più di cinque persone a tempo pieno nell’impresa oppure realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi; e
b.
il suo modello aziendale è privo di rischi elevati.

2 Se è necessario per sorvegliare il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la FINMA può esigere anche da un intermediario finanziario che soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 che il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro svolga anche i compiti di cui all’articolo 25.

3 I valori soglia di cui al capoverso 1 lettera a devono essere raggiunti in due di tre esercizi precedenti oppure previsti nella pianificazione dell’attività.

89 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.