1 In Zusammenhang mit der Berechnung der erforderlichen Eigenmittel wird mit Kreditrisiko die Gefahr eines Verlusts bezeichnet, der dadurch entsteht, dass:
2 Als Gegenpartei-Kreditrisiko gilt bei Derivat-, Repo- und repoähnlichen Geschäften das Kreditrisiko gegenüber der Gegenpartei und nicht das Kreditrisiko der den Geschäften zugrunde liegenden Finanzinstrumente.47
47 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7625).
1 Le posizioni devono essere ponderate in funzione del rischio, sempreché presentino un rischio di credito e non sia prevista alcuna deduzione dai fondi propri ai sensi degli articoli 31–40.
2 A tal fine si considerano posizioni:
3 Le posizioni di controparti associate ai sensi dell’articolo 109, non articolate per controparte, devono essere ponderate con l’aliquota di rischio massima con la quale sono ponderate le singole controparti associate.
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