Banken, die von den Vereinfachungen nach Artikel 47a nicht mehr Gebrauch machen wollen, melden dies der FINMA und der Prüfgesellschaft.
1 Nel contesto del calcolo dei fondi propri necessari si definisce come rischio di credito il pericolo di una perdita risultante dal fatto che:
2 Per rischio di credito della controparte in relazione a derivati, operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe si intende il rischio di credito nei confronti della controparte e non quello degli strumenti finanziari alla base delle operazioni.49
49 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.