1 Banken sollen über die Mindesteigenmittel hinaus dauernd einen Eigenmittelpuffer bis zur Höhe der Gesamteigenmittelquote nach den Vorgaben von Anhang 8 halten. Vorbehalten bleiben die höheren besonderen Anforderungen an systemrelevante Banken nach dem 5. Titel.33
2 Banken, deren Eigenmittelpuffer aufgrund besonderer unplanbarer Umstände wie einer Krise des internationalen oder des schweizerischen Finanzsystems die Anforderungen zeitweise unterschreitet, verletzen die Eigenmittelanforderungen nicht.
3 Bei einer Unterschreitung setzt die FINMA im Einzelfall eine Frist für die Wiederaufstockung des Eigenmittelpuffers fest.
33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1725).
1 La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico pari al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in Svizzera qualora ciò sia necessario per:
2 Prima di formulare la proposta di cui al capoverso 1, la Banca nazionale svizzera consulta la FINMA e informa il Dipartimento federale delle finanze. Se il Consiglio federale adotta la proposta, la presente ordinanza è completata con un corrispondente allegato 7.36
3 Il cuscinetto anticiclico può essere limitato a determinate posizioni di credito. È soppresso o adeguato alle mutate circostanze se i criteri in base ai quali è stato ordinato non sono più adempiuti. La procedura è retta dai capoversi 1 e 2.
4 L’articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia al cuscinetto anticiclico.
36 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2022, in vigore dal 30 set. 2022 (RU 2022 53).
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