1 Banken müssen nach den getätigten Abzügen gemäss den Artikeln 31–40 gesamthaft Eigenmittel in Höhe von 8,0 Prozent der gewichteten Positionen als Mindesteigenmittel halten. Dabei müssen mindestens 4,5 Prozent der gewichteten Positionen in Form von hartem Kernkapital und mindestens 6,0 Prozent in Form von Kernkapital unterlegt werden.32
2 Die gewichteten Positionen setzen sich zusammen aus:
3 Eine Bank hat die FINMA und die Prüfgesellschaft zu informieren, sobald sie nicht mehr über die Mindesteigenmittel nach Absatz 1 verfügt.
4 Hält eine Bank weniger als die Mindesteigenmittel nach den Absätzen 1 und 2, so gilt dies als Nichterfüllung der Eigenmittelvorschriften im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 BankG.
32 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1725).
1 Le banche dovrebbero detenere durevolmente, oltre ai fondi propri minimi, un cuscinetto di fondi propri fino a concorrenza della quota complessiva di fondi propri secondo le indicazioni dell’allegato 8. Sono fatte salve le esigenze particolari più elevate per le banche di rilevanza sistemica di cui al titolo quinto.35
2 Le banche il cui cuscinetto di fondi propri è temporaneamente inferiore a quanto prescritto a causa di circostanze particolari imprevedibili quali una crisi del settore finanziario internazionale o svizzero non violano le esigenze relative ai fondi propri.
3 Nel caso in cui il cuscinetto di fondi propri sia inferiore a quanto prescritto, la FINMA fissa un termine per la sua ricostituzione.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
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