Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 111a Gruppeninterne Positionen

1 Ist eine Bank Teil einer Finanzgruppe oder eines Finanzkonglomerats, das einer angemessenen konsolidierten Aufsicht untersteht, so können gruppeninterne Positionen gegenüber vollständig in die Eigenmittel- und Risikoverteilungskonsolidierung einbezogenen Gruppengesellschaften von der Obergrenze nach Artikel 97 ausgenommen werden, wenn die Gruppengesellschaften:

a.
einzeln einer angemessenen Aufsicht unterstehen; oder
b.
ihrerseits als Gegenpartei ausschliesslich Gruppengesellschaften haben, die einzeln einer angemessenen Aufsicht unterstehen.

2 Die FINMA ist befugt, die Ausnahme gruppeninterner Positionen nach Absatz 1 in Ausführungsbestimmungen angemessen einzuschränken.

3 Gruppeninterne Positionen gegenüber anderen Gruppengesellschaften unterliegen aggregiert der ordentlichen Obergrenze von 25 Prozent des nach den Artikeln 31–40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals.

75 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7625).

Art. 112

1 La FINMA disciplina in quale misura possono essere previste agevolazioni nell’adempimento delle norme in materia di ripartizione dei rischi per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR78.

2 La FINMA può inoltre allentare o inasprire le norme in materia di ripartizione dei rischi. Può segnatamente:

a.
stabilire per singole posizioni complessive limiti di comunicazione inferiori o limiti massimi inferiori;
b.
prescrivere limiti massimi per gli immobili detenuti direttamente o indirettamente da una banca;
c.
ammettere, previa domanda, superamenti momentanei del limite massimo;
d.
dichiarare non applicabile l’eccezione al limite massimo ai sensi dell’articolo 111a capoverso 1 per singole società del gruppo o per l’insieme delle stesse, oppure estenderla a singole società del gruppo che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 111a capoverso 1;
e.
esentare dall’inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell’articolo 111a capoversi 1 e 3 singole società del gruppo non attive nel settore finanziario;
f.
esentare dall’inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell’articolo 111a capoversi 1 e 3 partecipazioni da non includere nel consolidamento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a;
g.
ridurre o aumentare per una singola controparte le aliquote di ponderazione applicabili;
h.
impartire un termine diverso da quello di cui all’articolo 99 capoverso 4;
i.
consentire, in circostanze particolari che la banca deve motivare, che le parti interessate non siano considerate un gruppo di controparti associate, anche se adempiono le condizioni previste all’articolo 109 capoverso 1;
j.
consentire che le controparti non siano considerate un gruppo di controparti associate, a condizione che la banca dimostri che una controparte possa risolvere i problemi finanziari o l’inadempienza di una controparte strettamente legata a essa sotto il profilo economico e trovare un altro partner commerciale o un altro finanziatore entro un termine ragionevole.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

78 RS 952.02

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.