Die Gruppengesellschaften stellen aus Sicht jeder Bank der Finanzgruppe oder des Finanzkonglomerats eine Gruppe verbundener Gegenparteien dar.
1 Se la banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata, le posizioni interne al gruppo nei confronti di società del gruppo integralmente incluse nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi possono essere eccettuate dal limite massimo di cui all’articolo 97 se le società del gruppo:
2 La FINMA è autorizzata a limitare in modo adeguato nelle disposizioni d’esecuzione l’eccezione applicabile alle posizioni interne al gruppo prevista al capoverso 1.
3 Le posizioni interne al gruppo nei confronti di altre società del gruppo sottostanno in modo aggregato al limite massimo ordinario del 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.
76 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).
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