Für die Erfassung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen gilt Artikel 80.
Alla registrazione di piani di partecipazione dei collaboratori si applica l’articolo 80.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.