Für die Erfassung von Eigenkapitaltransaktionskosten gilt Artikel 78.
Alla registrazione dei costi delle transazioni sul capitale proprio si applica l’articolo 78.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.