8 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Mai 2003, in Kraft seit 25. Juni 2003 (AS 2003 1887).
1 Sono vietati l’importazione, il transito e l’esportazione come pure la vendita, la distribuzione, l’attività di mediazione, l’acquisto e qualsiasi altra forma di trasferimento di beni culturali iracheni rubati nella Repubblica dell’Iraq, sottratti ai loro proprietari contro la loro volontà o esportati illegalmente dalla Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990.
2 L’esportazione illegale di un bene culturale iracheno è presunta allorché sia provato che esso si trovava nella Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990.
8 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.