1 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco e gli esportatori devono risolvere le controversie in via bonale.
2 Se non è possibile trovare una soluzione bonale, ogni parte può, al più presto due giorni lavorativi dopo la presentazione del ricorso di cui all’articolo 12, deferire la controversia ad un ente indipendente per l’esame secondo l’articolo 4 dell’Accordo. In tal caso, si applica la seguente procedura:
- a.
- se un esportatore o un ente per l’ispezione pre-imbarco desidera sollevare una vertenza, deve contattare l’ente indipendente per l’esame e richiedere l’istituzione di un gruppo speciale. L’ente indipendente è responsabile della formazione del gruppo speciale. Quest’ultimo si compone di tre membri, scelti in modo da evitare inutili costi e ritardi. Il primo membro viene selezionato dall’ente per l’ispezione pre-imbarco nel gruppo di cui all’articolo 4 lettera b numero i) dell’Accordo, a condizione che egli non abbia alcun legame con il predetto ente. Il secondo membro viene scelto dall’esportatore interessato nel gruppo di cui all’articolo 4 lettera b numero ii) dell’Accordo, a condizione che egli non abbia alcun legame con l’esportatore. Il terzo membro viene scelto dal summenzionato ente indipendente nel gruppo di cui all’articolo 4 lettera b numero iii) dell’Accordo. L’esperto indipendente in materia commerciale del gruppo iii) che figura nella lista dell’Accordo non può essere rifiutato;
- b.
- l’esperto indipendente in materia commerciale scelto dal gruppo di cui all’articolo 4 lettera b numero iii) dell’Accordo svolge le funzioni di presidente del gruppo speciale. Egli prende le necessarie decisioni per garantire una rapida composizione delle controversie da parte del gruppo di esperti. Il gruppo speciale decide a maggioranza semplice;
- c.
- se convenuto dalle parti alla controversia, l’ente per l’esame può designare un esperto indipendente in materia commerciale nel gruppo di cui all’articolo 4 lettera b numero iii) dell’Accordo per decidere in merito alla controversia;
- d.
- lo scopo dell’esame consiste nello stabilire se, nel corso dell’ispezione oggetto della controversia, le parti abbiano agito nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e dell’Accordo. La procedura dev’essere eseguita celermente e offrire ad entrambe le parti la possibilità di presentare le rispettive opinioni di persona o per scritto;
- e.
- la decisione in merito alla controversia è emessa entro otto giorni lavorativi dalla richiesta di esame indipendente e comunicata alle parti alla controversia. Questo termine può essere prorogato se le parti alla controversia vi consentono. Il gruppo speciale o l’esperto indipendente in materia commerciale effettua la ripartizione dei costi tenendo conto della fattispecie;
- f.
- la decisione del gruppo speciale o dell’esperto in materia commerciale in merito alla controversia è vincolante per le parti interessate;
- g.
- il gruppo speciale o l’esperto in materia commerciale decide definitivamente.