1 Anspruch auf Beratung und Begleitung hat die versicherte Person und ihr Arbeitgeber, sofern:
2 Der Anspruch entsteht frühestens zum Zeitpunkt, in dem die IV-Stelle feststellt, dass eine Integrationsmassnahme zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung, eine Massnahme beruflicher Art oder die Prüfung des Anspruchs auf eine Rente angezeigt ist.
3 Versicherte, deren letzte Massnahme nach Absatz 1 Buchstabe a abgeschlossen ist, und deren Arbeitgeber haben ab dem die Massnahme abschliessenden Entscheid der IV-Stelle noch während längstens drei Jahren Anspruch auf Beratung und Begleitung.
4 Versicherte, deren Rente nach Abschluss der Massnahmen nach Artikel 8a Absatz 2 aufgehoben wird, und deren Arbeitgeber haben ab dem Entscheid der IV‑Stelle noch während längstens drei Jahren Anspruch auf Beratung und Begleitung.
5 Der Bundesrat kann Höchstbeträge festlegen, die den IV-Stellen für Beratung und Begleitung zur Verfügung stehen.
1 L’assicurato e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all’accompagnamento se:
2 Il diritto nasce al più presto nel momento in cui l’ufficio AI stabilisce che è indicato un provvedimento di reinserimento per preparare all’integrazione professionale, un provvedimento professionale o l’esame del diritto a una rendita.
3 L’assicurato per il quale è concluso l’ultimo provvedimento di cui al capoverso 1 lettera a e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all’accompagnamento per al massimo altri tre anni dalla decisione dell’ufficio AI che conclude il provvedimento.
4 L’assicurato la cui rendita è soppressa una volta conclusi i provvedimenti di cui all’articolo 8a capoverso 2 e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all’accompagnamento per al massimo altri tre anni dalla decisione dell’ufficio AI.
5 Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per la consulenza e l’accompagnamento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.