1 Die Bewilligung wird unbefristet erteilt und berechtigt zur Vermittlung in der ganzen Schweiz.
2 Die Bewilligung zur Auslandsvermittlung wird auf bestimmte Staaten begrenzt.
3 Die für die Leitung verantwortlichen Personen werden in der Bewilligung namentlich aufgeführt.
4 Der Bundesrat regelt die Bewilligungsgebühren.
1 L’autorizzazione è di durata illimitata e conferisce il diritto di esercitare o un’attività di collocamento in tutta la Svizzera.
2 L’autorizzazione di esercitare un’attività di collocamento in relazione con l’estero è limitata a determinati Paesi.
3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell’autorizzazione.
4 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.