1 Die zu meldenden klinischen Befunde sind in Anhang 1 aufgeführt.
2 Meldepflichtige Personen müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 Folgendes zu ihrer Person übermitteln:
3 Meldepflichtige Institutionen müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 Folgendes übermitteln:
1 I referti clinici che devono essere dichiarati sono menzionati nell’allegato 1.
2 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche i seguenti dati personali:
3 Le istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche i seguenti dati:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.