814.501.51 Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei nichtmedizinischen Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung (SnAV)
814.501.51 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici (ORim)
Art. 18
Als beruflich strahlenexponiert im Sinne von Artikel 51 StSV gelten insbesondere:
- a.
- Personen, die Anlagen ohne Voll- oder Teilschutzeinrichtungen benutzen;
- b.
- Personen, die für Wartungs-, Reparatur- und Justierarbeiten an Anlagen mit Voll- oder Teilschutzeinrichtung die bestehenden Sicherheitseinrichtungen ganz oder teilweise ausser Betrieb setzen müssen.
Art. 18
Sono da considerarsi professionalmente esposte a radiazioni ai sensi dell’articolo 51 ORaP in particolare:
- a.
- le persone che utilizzano impianti non dotati di dispositivi di protezione totali o parziali;
- b.
- le persone che per lo svolgimento di lavori di manutenzione, riparazione o regolazione sugli impianti dotati di dispositivi di protezione totale o parziale devono mettere fuori servizio parzialmente o completamente i dispositivi di sicurezza esistenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.