Die Vorschriften der Arzneimittel-Zulassungsverordnung vom 9. November 20016 (AMZV) finden Anwendung, soweit diese Verordnung keine Abweichungen enthält.
Le disposizioni dell’ordinanza del 9 novembre 20016 per l’omologazione di medicamenti (OOMed) sono applicabili sempre che la presente ordinanza non preveda deroghe.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.