Aussenlandungen im Umkreis von 500 m um Unfallstellen aller Art sind so lange untersagt, bis die Rettungs- und Untersuchungsarbeiten abgeschlossen sind.
Gli atterraggi esterni nel raggio di 500 m attorno a luoghi d’infortunio di qualsiasi tipo sono vietati finché le operazioni di salvataggio e le inchieste sono in corso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.