1 Schiffe der Armee, der Polizei und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)61 dürfen ein oder mehrere, von allen Seiten sichtbare blaue Blinklichter führen. Mit Bewilligung der zuständigen Behörde dürfen auch Schiffe der Feuerwehr, der Ölwehr, der Rettungs- und der Hilfsdienste solche Lichter führen.62
2 Will ein Schiff der Polizei, der Grenzwache oder der Fischereiaufsicht mit einem anderen Schiff Verbindung aufnehmen, so zeigt es die Flagge Buchstabe «K» der Internationalen Flaggenordnung (Flagge, deren Hälfte am Stock gelb, deren andere Hälfte blau ist).
60 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 1759).
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62 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 1759).
1 I battelli dell’esercito, della polizia e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)68 possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.69
2 Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l’altra metà blu).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
68 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.