(art. 12 cpv. 2 LImA)
Le decisioni concernenti provvedimenti speciali in caso di minaccia militare spettano allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 marzo 20183 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.