(art. 22 LImA)
1 L’autorità di vigilanza della Confederazione è l’UFE.
2 L’UFE ha in particolare i compiti seguenti:
- a.
- esercitare la vigilanza diretta sui grandi impianti di accumulazione e sugli impianti di accumulazione situati su acque di confine;
- b.
- esercitare l’alta vigilanza sugli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni;
- c.
- emanare direttive ed elaborare ulteriori basi tecniche in collaborazione con i Cantoni, le scuole universitarie, le organizzazioni specializzate e gli ambienti economici;
- d.
- promuovere la ricerca;
- e.
- garantire le necessarie competenze tecniche in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e le organizzazioni specializzate, in particolare garantendo la formazione e la formazione continua di professionisti e periti;
- f.
- garantire lo scambio di informazioni con l’estero.
3 L’UFE trasmette ai Cantoni interessati in particolare i seguenti documenti:
- a.
- le decisioni con le quali ha assoggettato (art. 2) o escluso (art. 3) impianti di accumulazione dal campo d’applicazione della LImA;
- b.
- la lista degli impianti di accumulazione in esercizio che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 22 cpv. 2 e 24 LImA);
- c.
- le approvazioni dei piani di costruzione e modifica di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta, purché l’autorizzazione non avvenga in virtù di un’altra legge (art. 6 LImA);
- d.
- i verbali di collaudo redatti al termine dei lavori di costruzione (art. 11 cpv. 3) di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta;
- e.
- le autorizzazioni di messa in esercizio di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 7 LImA);
- f.
- le altre decisioni che emana per garantire la sicurezza di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 32; art. 8 LImA).