Landesrecht 6 Finanzen 65 Informationsaustausch in Steuersachen
Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale

653.1 Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIAG)

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

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Art. 27 Statistiken

1 Die ESTV veröffentlicht die für die Länderüberprüfung des Global Forum über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke erforderlichen Statistiken.

2 Es besteht kein Recht auf Zugang zu weiter gehenden als den nach Absatz 1 veröffentlichten Informationen.

Art. 28 Verifiche

1 L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri.

2 Per chiarire i fatti l’AFC può:

a.
verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell’istituto finanziario o richiederne la produzione;
b.
raccogliere informazioni orali o scritte.

3 Se constata che l’istituto finanziario non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

4 Se l’istituto finanziario e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione.

5 Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:

a.
della qualità di istituto finanziario secondo gli accordi applicabili e la presente legge;
b.
del contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.