Landesrecht 6 Finanzen 65 Informationsaustausch in Steuersachen
Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale

653.1 Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIAG)

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

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Art. 23 Datenbearbeitung

1 Die ESTV kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den anwendbaren Abkommen und diesem Gesetz Personendaten, einschliesslich Personendaten über administrative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen in Steuersachen, bearbeiten.

2 Sie kann die Steueridentifikationsnummern nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben f–h für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den anwendbaren Abkommen und diesem Gesetz systematisch verwenden.

Art. 24 Sistema d’informazione

1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.

2 I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.

3 Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

a.
ricevere e inoltrare informazioni secondo gli accordi applicabili e il diritto svizzero;
b.
tenere un registro degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione;
c.
trattare procedure legali connesse agli accordi applicabili e alla presente legge;
d.
effettuare verifiche secondo l’articolo 28;
e.
infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
f.
trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
g.
lottare contro i reati fiscali;
h.
approntare statistiche.

4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:

a.
l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
b.
le categorie dei dati personali trattati;
c.
l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
d.
le autorizzazioni di accesso e di trattamento;
e.
la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.

5 L’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo l’articolo 21 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l’AFC può concedere l’accesso.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.