Landesrecht 6 Finanzen 65 Informationsaustausch in Steuersachen
Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale

653.1 Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIAG)

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

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Art. 18 Mitteilungspflicht bei einer Änderung der Gegebenheiten bei Selbstauskunft

Wer eine Selbstauskunft nach dem anwendbaren Abkommen und diesem Gesetz erteilt hat, muss dem meldenden schweizerischen Finanzinstitut bei einer Änderung der Gegebenheiten die neu zutreffenden Angaben im Rahmen der Selbstauskunft mitteilen.

Art. 19 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

1 Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner, le persone oggetto di comunicazione hanno i diritti sanciti nella LPD45.

2 Rispetto all’AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa (PA).47

3 Se le informazioni trasmesse all’autorità competente di uno Stato partner sono rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all’AFC. Quest’ultima le inoltra all’autorità competente interessata.

45 RS 235.1

46 RS 172.021

47 Nuovo testo del per. giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.