In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un’autocertificazione secondo l’accordo applicabile e la presente legge deve notificare all’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell’autocertificazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.