(Art. 38 FHG)
Im Sach- und Wertinventar der Immobilien werden alle Grundstücke, Bauten und Anlagen (inbegriffen selbstständige und dauernde Rechte an Grundstücken, Bergwerke, Miteigentumsanteile an Grundstücken, Fahrnisbauten und militärische Anlagen) aufgeführt.
(art. 38 LFC)
Nell’inventario dei valori reali e contabili degli immobili figurano tutti i fondi, le costruzioni e gli impianti (compresi i diritti per sé stanti e permanenti su fondi, miniere, quote di comproprietà di un fondo, costruzioni mobiliari e impianti militari).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.