1 Der Bundesrat ist befugt, die von der Bundesversammlung beschlossenen Kreditsperren ganz oder teilweise aufzuheben, wenn:
2 Die Kreditfreigabe wegen schwerer Rezession bedarf der Genehmigung durch die Bundesversammlung. Über andere Freigaben erstattet der Bundesrat der Bundesversammlung in den Botschaften über die Nachtragskreditbegehren oder mit der Staatsrechnung Bericht.
1 Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall’Assemblea federale, qualora:
2 La liberazione di crediti a causa di una grave recessione sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale. Circa le altre liberazioni di crediti il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale nei messaggi sulle domande di crediti aggiuntivi o nell’ambito del consuntivo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.