1 Die jährliche Entschädigung nach Artikel 17 MFV wird monatlich in gleichen Raten ausgezahlt.
2 Bei Trainingsunterbrüchen werden die Monatsraten erst ausbezahlt, wenn die betreffende Person im jeweiligen Kalenderjahr den Flug-, Drohnenflug- oder Fallschirmsprungdienst wieder aufgenommen hat. Die zurückbehaltenen Monatsraten werden nach der Wiederaufnahme ausgezahlt.
1 L’indennità annuale giusta l’articolo 17 OSVM è pagata mensilmente in rate uguali.
2 In caso di interruzioni dell’allenamento, il pagamento delle rate mensili ha luogo soltanto se l’interessato ha ripreso il servizio di volo, il servizio di volo con ricognitori telecomandati o il servizio di lancio con il paracadute nell’anno civile in questione. Le rate mensili trattenute sono pagate dopo la ripresa del relativo servizio.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.