1 Fischereierzeugnisse nach Anhang 1 dürfen gewerbsmässig eingeführt werden, wenn:
2 Für Fischereierzeugnisse, die nicht aus Flaggenstaaten nach Anhang 2 stammen, muss zudem eine Fangbescheinigung vorliegen. Die Einfuhr dieser Fischereierzeugnisse unterliegt dem Voranmeldeverfahren nach dem 3. Abschnitt.
1 I prodotti della pesca di cui all’allegato 1 possono essere importati a titolo professionale qualora:
2 Per i prodotti della pesca che non provengono dagli Stati di bandiera di cui all’allegato 2 occorre inoltre presentare un certificato di cattura. L’importazione di questi prodotti della pesca sottostà alla procedura di notifica preventiva di cui alla sezione 3.
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