Verordnung vom 3. Dezember 2021 über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendförderungsverordnung, KJFV)
Ordinanza del 3 dicembre 2021 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG)
1 Für sämtliche Organisationstypen gelten folgende qualitative Kriterien zur Bemessung der Finanzhilfen:
2 Es gelten die folgenden quantitativen Kriterien zur Bemessung der Finanzhilfen:
3 Die mögliche Punktezahl pro qualitatives und quantitatives Kriterium sowie die jeweilige Gewichtung sind in Anhang 1 aufgeführt.
4 Das EDI kann Anhang 1 ändern.
1 I criteri qualitativi in base ai quali sono calcolati gli aiuti finanziari sono i seguenti per tutte le organizzazioni:
2 I criteri quantitativi in base ai quali sono calcolati gli aiuti finanziari sono i seguenti:
3 Il numero di punti ottenibili per ogni criterio qualitativo e quantitativo nonché la loro ponderazione figurano nell’allegato 1.
4 Il DFI può modificare l’allegato 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.