Die Vorhaben der Leseförderung (Art. 3 Abs. 1 Bst. b) müssen:
I progetti di promozione della lettura (art. 3 cpv. 1 lett. b) devono:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.