1 Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches136 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
2 Tritt der Berechtigte in ein hängiges Verfahren ein, so kann er eine rechtskräftige Schlussverfügung nicht mehr anfechten.
1 Il detentore di documenti ha il diritto d’informare il suo mandante dell’esistenza di una domanda e di tutti i fatti a essa connessi, se l’autorità competente non l’ha esplicitamente vietato, a titolo eccezionale, comminandogli le sanzioni penali di cui all’articolo 292 del Codice penale135.
2 Se entra nel merito di un procedimento pendente, l’avente diritto non può più impugnare le precedenti decisioni finali passate in giudicato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.