1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
2 Das Recht auf Zustellung erlischt, sobald die Verfügung, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, vollstreckbar ist.
1 L’autorità d’esecuzione e l’autorità di ricorso notificano le loro decisioni:
2 Il diritto alla notificazione si estingue allorché la decisione di chiusura del procedimento d’assistenza giudiziaria diventa esecutiva.
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