1 Die Zeugenschutzstelle informiert die zu schützende Person über den Ablauf des Zeugenschutzprogramms, über ihre Rechte und Pflichten sowie über die Folgen bei deren Verletzung.
2 Das Zeugenschutzprogramm beginnt erst mit der schriftlichen Zustimmung der zu schützenden Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung zu laufen.
1 Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sul decorso del programma di protezione dei testimoni, sui suoi diritti e obblighi, nonché sulle conseguenze della loro violazione.
2 Il programma di protezione dei testimoni inizia soltanto dopo che la persona da proteggere o il suo rappresentante legale ha accordato il consenso scritto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.