1 Jede Person kann in das Register Einsicht nehmen, über dessen Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen.
2 Sie hat zudem das Recht, in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht zu nehmen.
3 Der Bundesrat regelt die Fälle, in denen schon vor der Eintragung Einsicht in das Aktenheft gewährt wird.
1 Chiunque può consultare il registro, chiedere informazioni sul suo contenuto e ottenere estratti.
2 Chiunque ha inoltre il diritto di consultare il fascicolo dei marchi registrati.
3 Il Consiglio federale fissa i casi nei quali il fascicolo può essere consultato prima della registrazione del marchio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.