(Art. 20 EÖBV)
Das Gesuch um Bewilligung, Daten zu liefern, muss den Nachweis enthalten, dass die technischen Anforderungen nach Artikel 2 erfüllt sind.
(art. 20 OAPuE)
La domanda di autorizzare la trasmissione di dati deve contenere la prova che i requisiti tecnici di cui all’articolo 2 sono soddisfatti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.