Der Eintrag der folgenden Pfandrechte enthält zusätzlich zu den Angaben nach Artikel 101:
L’iscrizione dei seguenti diritti di pegno contiene, oltre ai dati previsti dall’articolo 101, le seguenti osservazioni:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.