1 Der Bund kann den Schutz der Interessen von natürlichen oder juristischen Personen eines fremden Staates übernehmen. Der Bundesrat entscheidet.
2 Der Schutz dieser Interessen kann nicht über den Schutz für Schweizer Personen hinausgehen.
1 La Confederazione può assumere la protezione degli interessi di persone fisiche o giuridiche di uno Stato straniero. La decisione in merito spetta al Consiglio federale.
2 La protezione di questi interessi non può andare al di là di quella prevista per le persone svizzere.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.