Dieses Reglement regelt die Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit des Bundesstrafgerichts (Gericht).
Il presente regolamento disciplina l’informazione al pubblico in merito all’attività del Tribunale penale federale (Tribunale).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.