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181 Fassung gemäss Beschluss des POB vom 5. Nov. 2008, vom BR genehmigt am 14. Jan. 2009, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (BBl 2009 2721).
182 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des POB vom 26. Juni 2012, vom BR genehmigt am 15. März 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2013 979).
1 Le rendite di invalidità insorte prima del 1° giugno 2003 e le rendite di invalidità professionale di PUBLICA insorte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità professionale di pari importo.
2 Le rendite di invalidità di PUBLICA insorte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità di pari importo.
3 Il presente regolamento si applica alle esigenze (art.
4 L’articolo 62 capoverso 6 si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità professionale ai sensi del capoverso 1; è fatto salvo il caso della persona avente diritto a una rendita di vecchiaia AVS. L’articolo 52a capoverso 1 lettere a e b si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità ai sensi del capoverso 2.181
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180 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).
181 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.