1
2
3
4
179 Fassung gemäss Beschluss des POB vom 5. Nov. 2008, vom BR genehmigt am 14. Jan. 2009, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (BBl 2009 2721).
1 Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostituzione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo.
2 La riduzione delle rendite di vecchiaia consecutive all’ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente è retta dal diritto previgente (all. 6).
3 Le rendite assegnate in seguito a scioglimento amministrativo del rapporto di servizio ai sensi dell’articolo 32 degli Statuti della CFA e dell’articolo 43 degli Statuti della CPC sono convertite in rendite di vecchiaia di uguale entità al raggiungimento dell’età ordinaria AVS.
4 Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne:
178 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.