1 Die Angestellten melden dem zuständigen Personaldienst vor einem Einsatz im Ausland die für den Einsatz nötigen Personendaten ihrer Begleitpersonen.
2 Sie geben ihr Einverständnis zur Bearbeitung und Offenlegung dieser Daten.
3 Sie melden dem zuständigen Personaldienst, wenn ihre Begleitperson sich weigert, die für den Einsatz nötigen Personendaten mitzuteilen.
1 Gli impiegati notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare un impiego all’estero, i dati personali delle persone di accompagnamento necessari a tale scopo.
2 Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati e pubblicati.
3 Comunicano al servizio del personale competente se la persona di accompagnamento si rifiuta di comunicare i dati personali necessari ai fini dell’impiego.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.