Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 39 Aufhebung bisherigen Rechts

Folgende Verordnungen werden aufgehoben:

1.
Verordnung des VBS vom 24. Oktober 200199 über das Instruktionskorps (IKV-VBS);
2.
Verordnung des VBS vom 3. Dezember 1991100 über das Überwachungsgeschwader (UeG-V VBS);
3.
Verordnung des VBS vom 30. November 1995101 über die Instruktorenwagen (VIW-VBS).

Art. 40 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 28 agosto 2014

1 Se gli aventi diritto di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 4 del diritto vigente103 hanno sinora ricevuto un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o un’indennità per spese supplementari, queste indennità saranno versate al più tardi fino al 30 aprile 2015.

2 Se gli aventi diritto di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 4 cambiano entro il 30 aprile 2015 il loro alloggio in seguito all’assegnazione di un nuovo posto di lavoro o per loro propria decisione, si applicano le presenti disposizioni dall’occupazione del nuovo alloggio.

102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

103 RU 2003 5015, 2011 271

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.