Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 19 Berufsmilitärs

1 Die Arbeitszeit der Berufsoffiziere, einschliesslich höherer Stabsoffiziere, und der Berufsunteroffiziere richtet sich nach dem dienstlichen Bedarf. Sie wird grundsätzlich als Vollzeitbeschäftigung erbracht.43

2 Auf Gesuch hin kann die Chefin oder der Chef der Armee den Berufsoffizieren, einschliesslich höherer Stabsoffiziere, und den Berufsunteroffizieren eine Teilzeitbeschäftigung bewilligen, sofern sich diese nicht nachteilig auf die Funktionsausübung und den Einsatz nach dienstlichem Bedarf auswirkt.44

3 Auf Gesuch hin bewilligt die Chefin oder der Chef der Armee den Berufsoffizieren, einschliesslich höherer Stabsoffiziere, und den Berufsunteroffizieren die Reduktion des Beschäftigungsgrades nach der Geburt oder der Adoption eines Kindes gemäss Artikel 60a BPV, sofern sich diese nicht nachteilig auf die Funktionsausübung und den Einsatz nach dienstlichem Bedarf auswirkt.45

4 Bei einem Funktionswechsel erlischt die Bewilligung für Teilzeitbeschäftigung und muss erneut beantragt werden.

5 Bei ausserordentlicher zeitlicher Belastung soll ein Ausgleich durch Freizeit gewährt werden.

6 Arbeit an Sonn- und Feiertagen nach Artikel 66 Absatz 2 BPV wird durch entsprechende Freizeit ausgeglichen.

7 Die Arbeitszeit der Fachberufsoffiziere, -unteroffiziere und Berufssoldaten richtet sich nach dem Bundespersonalrecht.

42 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 28. Aug. 2014, in Kraft seit 1. Okt. 2014 (AS 2014 2813).

43 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 7. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5027).

44 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 7. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5027).

45 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 7. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5027).

Art. 20 Militari a contratto temporaneo

1 Il tempo di lavoro settimanale dei militari a contratto temporaneo è stabilito secondo le necessità ed è prestato sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno secondo l’articolo 64a capoverso 2 OPers. Corrisponde, in media annuale, a 45 ore ed è fornito in linea di principio come attività a tempo pieno.47

2 Su richiesta, i subordinati diretti del capo dell’esercito possono autorizzare per i militari a contratto temporaneo un’occupazione a tempo parziale, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle necessità.

3 Su richiesta, i subordinati diretti del capo dell’esercito autorizzano per i militari a contratto temporaneo la riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l’adozione di un figlio secondo l’articolo 60a OPers, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle necessità.

4 In caso di cambiamento di funzione l’autorizzazione di un’occupazione a tempo parziale viene a estinguersi e deve essere nuovamente richiesta.

5 Se necessario, può essere ordinato il lavoro nel fine settimana, nei giorni festivi secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers, la sera e durante la notte. In tal caso, il tempo di lavoro quotidiano può essere al massimo di 16 ore.

6 Il tempo di lavoro che supera il tempo di lavoro settimanale di 45 ore può essere riconosciuto come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario deve essere compensato con un periodo di tempo libero della stessa durata.

7 All’anno civile successivo possono essere riportate complessivamente al massimo 50 ore di lavoro straordinario. Le ore che superano tale limite decadono senza indennità.

8 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoro straordinario può essere indennizzato in contanti al 100 per cento dello stipendio convertito in salario orario.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.