1 Das militärische Personal hat seinen Wohnsitz innerhalb der Schweiz oder des Fürstentums Liechtenstein zu wählen.
2 Unterkünfte am Arbeitsort sind ausschliesslich auf Schweizerischem Staatsgebiet zu beziehen.
41 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 30. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7269).
1 Il tempo di lavoro degli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e dei sottufficiali di professione dipende dalle esigenze del servizio. È fornito in linea di principio come attività a tempo pieno.43
2 Su richiesta, il capo dell’esercito può autorizzare per gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione un’occupazione a tempo parziale, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle esigenze del servizio.44
3 Su richiesta, il capo dell’esercito autorizza per gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e per i sottufficiali di professione la riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l’adozione di un figlio secondo l’articolo 60a OPers, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle esigenze del servizio.45
4 In caso di cambiamento di funzione l’autorizzazione di un’occupazione a tempo parziale viene a estinguersi e deve essere nuovamente richiesta.
5 Il tempo di lavoro straordinario dovrebbe essere compensato con tempo libero.
6 Il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers sono compensati con tempo libero.
7 Il tempo di lavoro degli ufficiali e sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è retto dal diritto in materia di personale federale.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.