Mit Inkrafttreten von Artikel 29 Absatz 1 in der Fassung vom 7. Mai 2006 werden die Vormundschaftsbehörden der Gemeinden aufgehoben. Das Gesetz kann vorsehen, dass diese Vormundschaftsbehörden vor dem Inkrafttreten anhängig gemachte Fälle noch zu Ende führen. Es regelt die Einzelheiten.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 29 capoverso 1, nel tenore del 7 maggio 2006, i Comuni assistenziali ancora esistenti sono soppressi. Il Consiglio di Stato può prevedere che i compiti assistenziali siano ripresi dal Cantone, per Comune e per tappe. Con questa ripresa di compiti i fondi assistenziali sono trasferiti al Cantone, il quale rimane vincolato alla loro precedente destinazione; il Comune è liberato dall’obbligo di trasferire i fondi assistenziali al Cantone se, il 20 settembre 2005, non sussisteva più alcun Comune assistenziale indipendente o se la sua riunione con il Comune politico era già stata definitivamente decisa. La legge disciplina i particolari.
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