Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 36 Privatschulen

1 Das Recht, Privatschulen zu errichten und zu führen, ist in den Schranken des Gesetzes gewährleistet.

2 Die Privatschulen können aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden.

Art. 35 Scuola dell’obbligo

1 Entro i limiti di età fissati dalla legge, la frequentazione della scuola è obbligatoria.

2 Ognuno deve poter frequentare le scuole pubbliche senza che ne risulti pregiudicata la sua libertà di credo e di coscienza.

3 Devono essere garantite pari possibilità di formazione alle persone d'ambo i sessi.

4 Durante la scuola dell’obbligo, in tutte le scuole pubbliche l’istruzione è gratuita per le persone residenti nel Cantone. I mezzi d’istruzione e d’insegnamento sono messi gratuitamente a disposizione, sempre che la legge non disponga altrimenti.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.