1 Das Recht, Privatschulen zu errichten und zu führen, ist in den Schranken des Gesetzes gewährleistet.
2 Die Privatschulen können aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden.
1 Entro i limiti di età fissati dalla legge, la frequentazione della scuola è obbligatoria.
2 Ognuno deve poter frequentare le scuole pubbliche senza che ne risulti pregiudicata la sua libertà di credo e di coscienza.
3 Devono essere garantite pari possibilità di formazione alle persone d'ambo i sessi.
4 Durante la scuola dell’obbligo, in tutte le scuole pubbliche l’istruzione è gratuita per le persone residenti nel Cantone. I mezzi d’istruzione e d’insegnamento sono messi gratuitamente a disposizione, sempre che la legge non disponga altrimenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.